Allo stato degli elementi che abbiamo saremmo proprio di fronte a un caso di violazione di diritti d’autore. In particolare di due diritti:
- Il diritto alla paternità, in quanto non viene in alcun caso menzionato né l’autore né l’opera utilizzata nei credits finali, che mancano del tutto (c’è un motivo se al cinema i titoli di coda sono lunghissimi).
- Il diritto di elaborazione e modificazione dell’opera (art. 18 L.d.A.). In questo caso il brano è stato editato, in quanto accorciato, e sincronizzato su immagini associate al Bologna FC. Tale utilizzo deve essere sempre autorizzato dall’autore dell’opera che ne detenga ancora i diritti di utilizzazione economica, come nel caso in questione.
Cosa si può fare in questi casi?
Oltre a rivolgersi ad un avvocato per adire le vie legali, una volta raccolte le prove, si puòchiedere la rimozione a facebook del video. Secondo i termini e condizioni del noto social network, si violano le sue norme quando si caricano video/foto di cui non si posseggono i diritti di proprietà intellettuale. In questo caso l’autore può segnalarlo e chiederne la rimozione.
Le conseguenze per la società
Oltre ad un danno di immagine per la società, ci sono le conseguenze legali per essa e per l’autore del video, se era stato commissionato a esterni.
Se per la società la responsabilità sarà solo civile, dovendo pagare i danni all’autore, tenuto anche conto che il video è stato visto almeno 27.492 volte (come da foto riportata), la legge per le persone fisiche prevede una bella multa, come dicono gli artt. 171 e 171-ter l.d.a.
Art. 171 L.d.A.
Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (1)
[…]
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
Art. 171-ter L.d.A.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:[…]
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
[…]
Anche quando il video non è venduto su supporti e non ci sarebbe quindi uno scopo di lucro diretto, se inserito in un contesto commerciale di promozione, si potrebbe ravvisare un lucro indiretto.
Se poi il video è stato commissionato a terzi, potrebbe essere ravvisabile anche la richiesta di risarcimento danni della società al terzo per danni di immagine. I casi come questo sono tanti.
Sono molte le piccole imprese che si fanno fare un video promozionale con 150€ dove puoi sentire canzoni degli U2 o Beyonce.
Peccato che anche il committente non possa far finta di niente solo perché tanto Bono e Beyonce non lo verrebbero mai a sapere. Il committente resterà responsabile civilmente nei confronti dell’autore anche se si potrà rifare sull’autore del video commissionato. Peccato che, nei casi di video commerciali che utilizzino canzoni molto conosciute, le cifre potrebbero essere molto alte e difficilmente recuperabili.
Per questo è fondamentale affidarsi a dei professionisti per la propria strategia comunicativa. Non basta infatti sapere fare dei bei video, soprattutto quando la musica ne è parte integrante e fondamentale. È necessario adempiere a tutti i doveri e oneri legali che l’opera comporta.